Il Comune non può delegare completamente la gestione dei ricavi da raccolta differenziata al gestore e non può compensarne gli importi con il canone. Non sono derogabili le previsioni del MTR: i ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti rappresentano un incentivo alla raccolta differenziata.

La mancata applicazione del fattore di sharing al contratto con il gestore del ciclo dei rifiuti è motivo di annullamento della gara del servizio di igiene urbana. A stabilirlo è l’ANAC con il parere di precontenzioso n. 417 del 22 ottobre 2025 con il quale viene per la prima volta toccato il tema della ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivanti dal trattamento dei rifiuti.

La domanda centrale è quella contenuta nei primi due quesiti posti da uno dei concorrenti alla Stazione Appaltante

“se sia legittimo per un Comune determinare il corrispettivo del servizio di gestione rifiuti da porre a base d’asta senza applicare le regole del metodo tariffario ARERA”

“se sia legittimo disapplicare la normativa del metodo tariffario ARERA in tema di attribuzione del c.d. fattore di sharing e stabilire che i ricavi delle frazioni valorizzabili possano andare a copertura dei costi del servizio con scomputo degli stessi anziché rappresentare un incentivo da corrispondere in aggiunta a tali costi”

Il parere dell’ANAC prende il via da un tema ormai acclarato, ovvero quello del potere di eterointegrazione dei contratti. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della Legge nr. 205/2017 che introduce la competenza di ARERA “con i medesimi poteri e nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”, con funzioni di regolazione e controllo, sia nella “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”, …”

In applicazione del metodo ARERA, i ricavi / corrispettivi derivanti dalla vendita dei rifiuti vanno ripartiti tra ente e gestore sulla base del fattore di sharing, ovvero la misura, determinata dall’ETC in applicazione delle disposizioni del MTR, in cui i ricavi sono riconosciuti al gestore in ragione del potenziale contributo al raggiungimento dei target europei.

Per queste ragioni l’ANAC, nel parere di precontenzioso n. 417 del 22 ottobre 2025, ritiene che la stazione appaltante sia tenuta ad annullare in autotutela il bando di gara perché “la stima dell’importo da porre a base di gara operata dalla Stazione appaltante è viziata, in quanto non è stato rispettato, neppure nella ratio che lo caratterizza, il Metodo Tariffario Rifiuti stabilito da ARERA, il tutto con specifico riferimento al cd. fattore di sharing dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità, nonché in tema di stima degli importi dei citati proventi/corrispettivi.”

In breve, è del tutto evidente che il Comune non può delegare completamente la gestione dei ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti al gestore ma dovrà tener conto di quanto previsto dal MTR. È il Comune che deve riconoscere, sulla base del fattore di sharing determinato dall’ETC in sede di approvazione del PEF pro tempore vigente, la percentuale dei ricavi trattenendo la sua quota di spettanza (quota che potrà concorrere alla riduzione delle tariffe) e, ancor più determinante, la quota dei ricavi da riconoscere al gestore non può concorrere alla riduzione del canone tramite compensazione ma deve rappresentare un importo ulteriore rispetto al canone e, quindi, un incentivo al conseguimento dei target europei.

Ma in realtà proprio in applicazione del MTR e, quindi, del rispetto di quanto previsto dalla regolazione ARERA, deriveranno altri vantaggi ulteriori rispetto a quelli collegati all’incasso dei corrispettivi, ovvero quelli derivanti da un diverso trattamento fiscale della raccolta differenziata. Trattandosi di attività economicamente rilevante, il Comune gode infatti di un immediato vantaggio fiscale collegato alla detrazione dell’IVA, un aspetto in grado di incidere in maniera decisa sulle casse comunali e, soprattutto, sulla riduzione delle tariffe.