Sommario: Il presente contributo esamina il regime giuridico-contabile dei beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli enti territoriali, con particolare riguardo ai criteri di prima iscrizione, valutazione e ammortamento nel quadro della riforma di contabilità economico-patrimoniale di cui al d.lgs. n. 118/2011 e alla luce delle indicazioni operative in materia di immobilizzazioni materiali recate dalla Nota SeSD n. 158/2025 del Servizio Studi Dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato.
1. Fondamenti normativi e tipologie di confisca
Il sistema di ablazione patrimoniale nei confronti della criminalità organizzata trova il proprio fondamento costituzionale nell’art. 42, comma 3, Cost., il quale legittima la compressione del diritto di proprietà privata per motivi di interesse generale. La Corte costituzionale, con orientamento consolidato, ha qualificato le misure di prevenzione patrimoniale come strumenti di difesa sociale costituzionalmente compatibili, ancorché incidenti su diritti fondamentali (cfr. sentt. nn. 177/1980, 335/1996 e 21/2012).
Il corpus normativo di riferimento si articola sulla legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. legge Rognoni-La Torre), che ha introdotto l’art. 416-bis c.p. e la confisca obbligatoria dei beni di provenienza ingiustificata, e sulla legge 7 marzo 1996, n. 109, che ha sancito per la prima volta la destinazione sociale del patrimonio illecito confiscato, reintegrandolo nel circuito dell’economia legale. Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), come successivamente modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha organicamente sistematizzato l’intera disciplina, rafforzando il ruolo dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC).
Sul piano delle tipologie ablative, il Codice Antimafia distingue nettamente tra il sequestro di prevenzione — misura cautelare reale, temporanea e reversibile, inidonea a produrre effetti di iscrizione patrimoniale — e la confisca definitiva, provvedimento ablatorio irrevocabile per effetto del quale il bene è acquisito al patrimonio dello Stato con efficacia ex tunc. Solo quest’ultima genera in capo all’ente assegnatario l’obbligo di rilevazione contabile. La confisca c.d. allargata o per sproporzione, disciplinata dall’art. 240-bis c.p. — introdotto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in sostituzione del previgente art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 — prescinde dal nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, fondandosi sulla manifesta incongruenza tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato, in assenza di giustificazione della lecita provenienza dei beni medesimi.
2. Il ruolo degli enti territoriali e la gestione del patrimonio indisponibile
L’art. 48 del Codice Antimafia disciplina la destinazione dei beni e delle somme confiscate, individuando negli enti territoriali — Comune, Città metropolitana, Provincia e Regione — i soggetti istituzionalmente prioritari per la valorizzazione del patrimonio illecito restituito alla collettività. Il trasferimento avviene a titolo gratuito e il bene è acquisito al patrimonio indisponibile dell’ente, gravato da vincolo di destinazione a finalità istituzionali o sociali; la lett. c) del medesimo art. 48 impone altresì agli enti assegnatari la pubblicazione in forma permanente, nel sito istituzionale, dell’elenco dei beni confiscati ricevuti, con indicazione della consistenza, della destinazione e dell’utilizzazione degli stessi, nonché, in caso di assegnazione a terzi, dei dati identificativi del concessionario e degli estremi dell’atto di concessione.
Il patrimonio indisponibile così costituito è soggetto al regime di incommerciabilità e inalienabilità previsto dall’art. 826 c.c., con conseguente divieto di costituire diritti reali di godimento o di garanzia in assenza di preventiva autorizzazione dell’ANBSC. L’ente assegnatario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene a carico del proprio bilancio e risponde, a titolo di culpa in vigilando, per i danni derivanti dall’inadempimento di tali obblighi qualora la gestione sia delegata a oggetti del Terzo settore. Il deterioramento fisico imputabile all’inerzia gestionale può configurare danno erariale, con eventuale responsabilità degli amministratori
innanzi alla Corte dei conti.
Sul piano operativo, la prassi applicativa ha evidenziato criticità significative: la frequente presenza di ipoteche e vincoli reali contratti anteriormente alla confisca; le irregolarità catastali e urbanistiche che impongono onerosi interventi di regolarizzazione preliminare all’iscrizione patrimoniale; le pendenze tributarie maturate in capo al proposto. Tali elementi incidono direttamente sulla determinazione del valore di prima iscrizione in bilancio, imponendo valutazioni prudenziali che tengano conto dello stato giuridico e fisico effettivo del bene.
3. La riforma Accrual e la contabilizzazione dei beni confiscati
3.1. Il quadro normativo dell’armonizzazione contabile
A partire dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione contabile) è previsto uno specifico trattamento contabile alla valutazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata acquisiti a titolo gratuito dagli Enti, che consiste nell’iscrizione a stato patrimoniale del “valore normale” attraverso una relazione di stima da parte dell’ufficio tecnico dell’Ente o, in alternativa, tramite perizia di esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale.
L’iscrizione a bilancio tra le immobilizzazioni materiali avviene alla data del definitivo passaggio del titolo di proprietà all’Ente (confisca definitiva).
Prima della destinazione definitiva, il bene è gestito dall’amministratore giudiziario nominato dal tribunale. Dopo la confisca definitiva, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) ne cura la destinazione. Se i beni sono destinati alla vendita, il valore di riferimento è solitamente quello di mercato, stima che può essere aggiornata rispetto a quella iniziale”.
Cosa cambia con Accrual?
3.2. Valutazione iniziale e ITAS 4
Nella riforma Accrual (PNRR 1.15), i beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai comuni – acquisiti a titolo gratuito – si valutano alla prima iscrizione in bilancio secondo ITAS 4 (Immobilizzazioni materiali), riflettendo il valore patrimoniale reale mediante criteri prudenziali.
I metodi prioritari sono:
- Valore di Mercato (Fair Value): È il metodo prioritario. Il bene viene iscritto al prezzo di mercato stimato alla data di acquisizione (confisca definitiva o assegnazione).
- Costo di Sostituzione (Replacement Cost): Si utilizza qualora non sia possibile determinare in modo attendibile un valore di mercato (es. beni unici o senza mercato attivo). Rappresenta il costo che l’ente dovrebbe sostenere per acquisire o costruire un bene con caratteristiche equivalenti.
Le linee guida ITAS 4 prevedono spesso che i beni acquisiti a titolo gratuito siano valutati inizialmente al minore tra il valore di mercato ed il costo di sostituzione, rispettando i postulati di prudenza e rilevanza; per trasferimenti da altre PA prevale il valore contabile del cedente. Spesso, per la valutazione dei beni confiscati, i comuni si basano sulle stime effettuate dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni (ANBSC).
La valutazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata è fondamentale per garantire la corretta rappresentazione nello stato patrimoniale degli enti, che spesso si avvalgono del supporto di esperti indipendenti per la determinazione del valore iniziale.
4. La Nota SESD n. 158/2025: indicazioni operative e obblighi di disclosure
La Nota SeSD n. 158/2025 del Servizio Studi Dipartimentale (SESD) della Ragioneria Generale dello Stato — intitolata “Strumenti e metodi per la gestione delle immobilizzazioni materiali nella fase di adozione della contabilità Accrual” e prodotta nell’ambito del Progetto Europeo SRSS/SC2022/119 — costituisce il principale documento di indirizzo tecnico-operativo in materia di rilevazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali delle pubbliche amministrazioni nella fase di adozione della riforma contabile Accrual (Riforma PNRR 1.15). Sebbene non rechi forza normativa diretta, la Nota esercita un’efficacia orientativa vincolante per gli uffici di ragioneria degli enti locali, colmando il vuoto interpretativo che aveva prodotto disomogeneità rappresentative nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni.
L’ambito oggettivo comprende edifici, infrastrutture, impianti, attrezzature e altri beni durevoli rientranti nella categoria delle immobilizzazioni materiali. Con riferimento specifico ai beni confiscati — che vi rientrano in quanto beni immobili e mobili registrati acquisiti al patrimonio indisponibile — la Nota fornisce metodologie e modelli operativi per l’inventariazione e la classificazione, la definizione delle responsabilità tra l’ufficio gestione beni patrimoniali, l’ufficio di ragioneria e l’unità organizzativa di gestione, nonché un quadro di raccomandazioni per superare le criticità legate all’eterogeneità e all’incompletezza delle informazioni disponibili.
In materia di ammortamenti, la Nota ribadisce l’applicabilità delle aliquote previste dall’Allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, con facoltà di adottare aliquote differenziate ove le caratteristiche specifiche del bene lo giustifichino, previa elaborazione del piano di ammortamento contestualmente alla prima iscrizione. Le svalutazioni per perdite durevoli di valore si rendono necessarie qualora il valore recuperabile — inteso come il maggiore tra valore d’uso e valore di realizzo — risulti inferiore al valore netto contabile; le rivalutazioni sono ammesse unicamente ove previste da fonte legislativa, con esclusione delle discipline tributarie speciali riservate ai beni d’impresa.
Con riguardo agli obblighi di disclosure, le indicazioni della Nota e i principi contabili applicati impongono che la nota integrativa al rendiconto includa: l’elenco analitico dei beni confiscati iscritti nel patrimonio indisponibile con tipologia, localizzazione, valore di prima iscrizione e valore netto contabile; le metodologie valutative adottate; le movimentazioni di esercizio; la destinazione d’uso effettiva. La relazione sulla gestione deve dedicare apposita sezione alle politiche gestionali adottate, ai risultati conseguiti in termini di valorizzazione sociale e alle criticità incontrate. Il coordinamento con la banca dati dell’ANBSC, ai fini della riconciliazione tra i dati patrimoniali iscritti nel bilancio dell’ente e quelli registrati dall’Agenzia, trova disciplina negli obblighi di comunicazione periodica previsti dal Codice Antimafia, la cui omissione può comportare la revoca del provvedimento di destinazione.
5. Profili di responsabilità e prospettive evolutive
La corretta gestione contabile dei beni confiscati impone al responsabile del servizio finanziario dell’ente una serie di adempimenti formali e sostanziali, la cui correttezza è presidiata dalla Corte dei conti in sede di controllo. La mancata o ritardata iscrizione, l’adozione di metodologie valutative difformi dai principi contabili applicati o il mancato rispetto del piano di ammortamento configurano irregolarità contabili sindacabili in tale sede. Il deterioramento fisico del bene per mancata manutenzione integra danno erariale, con eventuale condanna al risarcimento nella misura corrispondente alla perdita di valore subita dal patrimonio pubblico.
Nel quadro del progressivo allineamento della contabilità pubblica italiana agli standard IPSAS, la disciplina dei beni confiscati dovrebbe conformarsi, nel medio periodo, ai criteri valutativi e di impairment dell’IPSAS 17 (Property, Plant and Equipment) e dell’IPSAS 26 (Impairment of Cash-Generating Assets), che forniscono indicazioni sistematiche per la gestione contabile del patrimonio pubblico in chiave di competenza economica. Permangono tuttavia aree di intervento normativo non ancora adeguatamente presidiate: la disciplina dei beni aziendali confiscati — aziende in esercizio, partecipazioni societarie e rami d’azienda — presenta specificità che le indicazioni generali della Nota SeSD n. 158/2025 non esauriscono compiutamente, rendendo auspicabile un ulteriore approfondimento della Ragioneria Generale dello Stato in coordinamento con l’ANBSC.
Corte cost., sentt. nn. 177/1980, 335/1996, 21/2012.



