Modifiche alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale
PREMESSA
La Legge 7 gennaio 2026, n. 1 introduce una revisione organica del regime della responsabilità amministrativo-contabile, modificando la Legge n. 20/1994, e delega il Governo alla riorganizzazione della Corte dei conti. Il provvedimento dà attuazione all’invito della Corte Costituzionale (sentenza n. 132/2024) di realizzare un miglior bilanciamento tra funzione deterrente della responsabilità e il rischio di cosiddetta “burocrazia difensiva”.
Impatto sugli Enti Locali
La novità più significativa — esclusione di responsabilità per colpa grave sugli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità — non ha impatto diretto immediato sugli Enti locali, i cui atti non sono attualmente sottoposti a tale controllo. L’estensione agli enti locali è demandata ai decreti attuativi della delega (Art. 3, c. 1, lett. s).
ART. 1 — Modifiche alla Legge n. 20/1994
1. Tipizzazione della colpa grave
Viene definita per la prima volta per legge la nozione di colpa grave rilevante ai fini della responsabilità erariale, in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. a), che introduce il nuovo comma 1 dell’art. 1 della Legge 20/1994.
Costituisce colpa grave:
- la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili;
- il travisamento del fatto;
- l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Ai fini della violazione manifesta, la norma impone di considerare il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché l’inescusabilità e la gravità dell’inosservanza.
Non costituisce colpa grave la violazione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
IMPATTO ENTI LOCALI
Riduzione significativa del rischio per funzionari e dirigenti comunali che si siano attenuti a orientamenti giurisprudenziali o a pareri. La cosiddetta “paura della firma” viene strutturalmente limitata.
2. Esclusione della responsabilità per colpa grave — Conciliazioni e transazioni
Il nuovo comma 1.1 esclude del tutto la responsabilità per colpa grave (limitandola al solo dolo) nei seguenti casi:
- accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale;
- accertamento con adesione, accordi di mediazione, conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali in materia tributaria.
3. Limite massimo al risarcimento
Il nuovo comma 1-octies (art. 1, L. 20/1994) introduce un tetto massimo al danno posto a carico del responsabile, al di fuori dei casi di dolo o illecito arricchimento. La Corte dei conti è tenuta a esercitare il potere di riduzione nei limiti seguenti:
- non superiore al 30% del pregiudizio accertato;
- e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda dell’anno di inizio della condotta lesiva (o anno precedente/successivo);
- ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso.
Si tratta della prima introduzione di limiti quantitativi certi alla responsabilità erariale da colpa grave nel nostro ordinamento.
4. Nuove misure sanzionatorie complementari
Il nuovo comma 1-novies prevede che, nei casi più gravi, la Corte dei conti possa disporre la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche da 6 mesi a 3 anni, con avvio obbligatorio del procedimento per responsabilità dirigenziale.
Il nuovo comma 1-decies stabilisce che il pagamento spontaneo di tutti gli importi della sentenza definitiva determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna.
5. Polizza assicurativa obbligatoria
Il nuovo comma 4-bis (art. 1, L. 20/1994) introduce l’obbligo di copertura assicurativa prima dell’assunzione dell’incarico:
Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche — dalla quale discende la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti — è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali per colpa grave. Nei procedimenti l’impresa assicuratrice è litisconsorte necessario.
ENTI LOCALI < 5.000 ABITANTI
L’obbligo riguarda anche i componenti degli organi esecutivi negli enti locali di minori dimensioni cui siano stati attribuiti poteri di natura tecnica gestionale (art. 53, c. 23, L. n. 388/2000).
6. Tutela degli organi politici
L’integrazione al comma 1-ter (art. 1, L. 20/1994) introduce una norma di interpretazione autentica con presunzione di buona fede:
La buona fede dei titolari degli organi politici (sindaci, assessori, consiglieri) si presume fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati nell’esercizio delle proprie competenze sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali di contrario avviso.
7. Quantificazione del danno — Compensatio lucri cum damno
La modifica al comma 1-bis stabilisce che nella quantificazione del danno si debba obbligatoriamente tener conto:
- dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno;
- dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata.
8. Prescrizione del danno erariale
La modifica al comma 2 chiarisce che il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento della scoperta. Fa eccezione il caso di occultamento doloso (condotta attiva o violazione di obblighi di comunicazione), nel qual caso la prescrizione decorre dalla scoperta.
9. Controllo preventivo PNRR — Silenzio-assenso
I nuovi commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies (art. 3, L. 20/1994) disciplinano la facoltà di controllo preventivo su contratti PNRR per enti locali:
Le regioni, province autonome ed enti locali possono — con norma di legge o statuto, previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti — sottoporre al controllo preventivo di legittimità i provvedimenti di aggiudicazione relativi ai contratti PNRR/PNC sopra soglia UE (art. 14, D.Lgs. 36/2023).
Termini perentori: se alla scadenza del termine non è intervenuta la deliberazione, l’atto si intende registrato con esclusione di responsabilità per colpa grave.
ART. 2 — Attività consultiva della Corte dei conti — PNRR
Le sezioni regionali rendono pareri su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR/PNC di valore non inferiore a 1 milione di euro, su richiesta di comuni, province, città metropolitane e regioni.
Il termine è perentorio: 30 giorni. In caso di mancata risposta:
- Se l’ente ha prospettato una soluzione: il parere si intende favorevole, con esclusione della colpa grave.
- Se l’ente non ha prospettato soluzioni: il parere si intende negativo.
ART. 3 — Delega al Governo
Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione della Corte dei conti. Tra i principi e i criteri direttivi di diretto interesse degli Enti locali si segnala la lett. s):
LETT. s) — ENTI LOCALI
Individuare atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (art. 3, L. 20/1994). È questo il canale attraverso cui il sistema di tutela rafforzata della L. 1/2026 si estenderà agli enti locali.
Gli altri contenuti della delega riguardano: l’organizzazione centrale e territoriale della Corte; i poteri della procura generale; l’accesso alla carriera; gli istituti deflativi del contenzioso; il rimborso spese legali in caso di proscioglimento.
ART. 4 — Sanzione per ritardi nei procedimenti PNRR
Al pubblico ufficiale responsabile dell’attuazione di procedimenti PNRR/PNC che subisca un ritardo superiore al 10% del tempo stabilito, per fatto allo stesso imputabile, si applica una sanzione pecuniaria da 150 euro fino a 2 annualità del trattamento economico complessivo lordo.
ART. 6 — Disposizioni transitorie — Retroattività
Le nuove disposizioni sulla responsabilità erariale (art. 1, c. 1, lett. a) si applicano anche ai procedimenti e giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge (22 gennaio 2026), purché non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
APPENDICE — INTERPRETAZIONE SISTEMATICA: PATRIMONIO IMMOBILIARE
L. 1/2026 e gestione del patrimonio immobiliare
La L. 1/2026 rafforza indirettamente il presidio sulla corretta gestione e registrazione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, l’art. 1, nuovo comma 4-bis della L. 20/1994 introduce l’obbligo di polizza assicurativa per i responsabili della gestione del patrimonio pubblico. Ne consegue che il funzionario che gestisce immobili privi di un inventario corretto espone l’ente a danni patrimoniali rilevanti, i quali risultano ora assicurativamente coperti e personalmente imputabili al responsabile.
Fonti normative di riferimento
- Art. 230, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) — impone il conto del patrimonio come parte obbligatoria del rendiconto dell’ente locale;
- Art. 5, D.Lgs. 118/2011 — armonizzazione contabile: obbligo di inventario aggiornato e integrato con lo stato patrimoniale;
- Art. 1, nuovo comma 4-bis, L. 20/1994 (introdotto dalla L. 1/2026) — polizza assicurativa obbligatoria per i responsabili della gestione del patrimonio pubblico.
RACCORDO SISTEMATICO
Il funzionario che gestisce immobili pubblici senza un inventario corretto espone l’ente a danni patrimoniali rilevanti. Con l’entrata in vigore della L. 1/2026, tali danni risultano ora assicurativamente coperti dalla polizza obbligatoria e personalmente imputabili al responsabile, rafforzando così l’incentivo alla corretta tenuta del patrimonio immobiliare.
Divieto di rinuncia abdicativa senza conformità urbanistica, ambientale e sismica
Norma diretta — in vigore dal 1° gennaio 2026
L’art. 1, commi 731 e 732, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto una regolamentazione sistematica della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, ispirata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23093 dell’11 agosto 2025.
In base al comma 731:
L’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’art. 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.
Il successivo comma 732 estende l’applicazione della norma anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Raccordo con la L. 1/2026
La L. 199/2025 e la L. 1/2026 operano in modo complementare sul medesimo soggetto — il funzionario responsabile della gestione immobiliare pubblica:
- 199/2025, commi 731-732: impone vincoli formali sull’atto, con nullità espressa in assenza di documentazione di conformità;
- 1/2026, art. 1, comma 4-bis (nuovo): impone responsabilità personale attraverso la polizza assicurativa obbligatoria per chi gestisce beni pubblici;
- 1/2026, art. 1, comma 1 (colpa grave tipizzata): chi procede alla rinuncia senza la documentazione richiesta compie una “violazione manifesta delle norme di diritto applicabili” e incorre in responsabilità erariale per colpa grave.
“Il divieto di rinuncia abdicativa unilaterale senza conformità urbanistica, ambientale e sismica è introdotto espressamente dall’art. 1, commi 731 e 732, L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), in vigore dal 1° gennaio 2026: l’atto è nullo se non è allegata la relativa documentazione tecnica. Tale disposizione si raccorda con il sistema di responsabilizzazione dei gestori del patrimonio pubblico rafforzato dalla L. 1/2026, in particolare attraverso l’obbligo di polizza assicurativa (art. 1, nuovo comma 4-bis, L. 20/1994) e il regime di responsabilità per colpa grave tipizzata (art. 1, comma 1, L. 20/1994): le due leggi operano in modo complementare, imponendo sia vincoli formali sull’atto di dismissione, sia responsabilità personale del funzionario che vi provveda senza i requisiti di legge.”



